Con il D.L. n. 16/2012 è stato modificato il termine entro cui i fornitori degli esportatori abituali devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intenti ricevute dai clienti.
Dall’entrata in vigore del suddetto decreto legge (2 marzo 2012) la comunicazione deve avvenire entro il termine della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta.
In passato la comunicazione doveva essere eseguita entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento.
weekly news 13/2012