Notizia

L ' Inps riepiloga la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per l ' anno 2012

Pubblicato il 30 marzo 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Scopo della circolare n. 49 Inps, del 29 marzo 2012, è quello di fare un riepilogo delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato, alla luce delle modifiche apportate, prima dalla legge di Stabilità n. 183/2011, poi dal decreto “salva Italia”, convertito dalla legge n. 214/2011.

Nel documento si legge che, per quanto riguarda le aliquote, si è registrato un aumento dello 0,20% del contributo Ivs per le aziende agricole e per quelle del settore pesca iscritte nei registri delle navi minori. Per quel che concerne la misura dello sgravio contributivo riferito alle imprese della pesca nelle acque interne e lagunari, la legge di Stabilità 2012 ha previsto un cambiamento della misura pari al 60% per il 2012 e al 70% per il 2013. In generale, invece, nessuna variazione è prevista per l'anno 2012 nei confronti della totalità dei datori di lavoro che saranno, così, interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.

Sulla contribuzione pensionistica, l'Istituto ricorda che da quest’anno e fino al 31 dicembre 2017 sarà applicato il contributo di solidarietà nella misura dello 0,50%, a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

In tema di ammortizzatori sociali, invece, si rammenta che la legge n. 183/2011 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2012, i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità per le imprese commerciali e di logistica, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Di conseguenza, le suddette imprese, anche per il 2012, saranno tenute ad assolvere le contribuzioni per Cigs e mobilità, rispettivamente nella misura dello 0,90% - di cui 0,30% a carico del lavoratore - e dello 0,30%.

È stata, poi, prorogata la disposizione che aumenta dal 60% all’80% l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per la solidarietà che, invece, è accompagnata da Cigs (Legge 863/1984).

weekly news 13/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 17 marzo 2025
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2024, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire i...

Scadenza del 17 marzo 2025
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).