Ai sensi dell'art. 54-septies co. 6-bis del TUIR (inserito dall'art. 1 co. 1 lett. e) n. 2) del DL 84/2025), la deducibilità delle spese riportate nell'elenco in calce, sostenute dall'esercente arti e professioni nel territorio dello Stato, viene subordinata alla tracciabilità del relativo pagamento:
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spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o ncc sostenute direttamente nella propria attività (viene così risolto il dubbio sorto nella vigenza dell'art. 1 co. 81 lett. b) della L. 207/2024, il quale, sotto il profilo letterale, sembrava subordinare gli obblighi di tracciabilità alla circostanza che le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto fossero addebitate analiticamente al committente);
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spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o ncc sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
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spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora la deducibilità spetti ai sensi delle disposizioni del Capo V "Redditi di lavoro autonomo" del TUIR.