Risolti i dubbi della compatibilità col diritto comunitario della normativa nazionale italiana - l’articolo 3, comma 2 bis, lettera a), del decreto legge n. 40/2010 – in materia di definizione delle liti tributarie di durata ultradecennale, nelle quali l’amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.
La Corte di Giustizia europea, in due sentenze del 29 marzo 2012 (cause C-417/10 e C-500/10), ha esaminato la disposizione introdotta nel 2010 e diretta a far concludere le controversie tributarie pendenti da più di 10 anni, tranne quelle relative a rimborsi, dalle quali risultava soccombente l'amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio. Tali cause, se pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale potevano chiudersi in modo automatico, e se pendenti in Cassazione, potevano essere definite a domanda dell'interessato versando il 5% del valore della lite.
In entrambe le questioni, i giudici comunitari hanno affermato la legittimità della normativa italiana ai parametri fissati dalle norme comunitarie; infatti la disposizione eccezionale del D.L. n. 40/2010, che ha previsto l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, quando questi procedimenti originano da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l’Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, non osta con la sesta direttiva Ue, con il principio del divieto dell’abuso di diritto, con il principio di non discriminazione e con le norme in materia di aiuti di Stato nonché sull’applicazione effettiva del diritto dell’Unione.
weekly news 13/2012