La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza 37/1/12, chiarisce che in caso di compravendita di un immobile inserito in un “piano di recupero” comunale, l’imposta di registro e ipocatastale deve essere applicata in misura fissa, anche se la richiesta dell'agevolazione in questione non sia avvenuta espressamente e la relativa convenzione tra Comune e parte acquirente indica una data successiva al trasferimento.
Il caso riguarda un atto di compravendita di un immobile inserito in un piano di recupero in cui il notaio rogante aveva omesso di citare l'agevolazione nell'atto di compravendita, ma l'aveva applicata in sede di registrazione telematica.
I giudici della Commissione provinciale hanno rilevato che tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, richiesti dalla norma di cui all’articolo 5 della legge n. 168/1982 erano presenti, per cui la sola mancanza dell’indicazione del beneficio non poteva portare alla sua automatica decadenza, dato che la disposizione di legge non dispone nulla a tal proposito. Pertanto, l’imposta di registro e ipocatastale va applicata in misura fissa anche nelle compravendite di immobili in cui non sia espressamente richiesto, dal momento che la norma prevede espressamente la sostanza del “recupero”, ma nessuna formalità al riguardo.
Weekly News 14/2012