Una informativa della SEAC (n. 088 del 2.4.2012), in vista della prossima presentazione del Mod. Unico 2012, per l’anno 2011, ha illustrato l’applicazione della nuova norma sulla cedolare secca già in vigore dallo scorso anno 2011.
Per una visione globale della nuova normativa, si riportano, in sintesi, le linee fondamentali.
L’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto, a decorrere dal 2011, la possibilità di assoggettare alla c.d. “cedolare secca” (anziché all’IRPEF) i redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.
Soggetti interessati sono le persone fisiche con redditi immobiliari, ossia titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, che
non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni.
La categoria di reddito è quello fondiario derivante da locazione di immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 a A/11, escluso A/10) e relative pertinenze.
La base imponibile è il canone di locazione (100%). Il reddito derivante dalla locazione immobiliare (ad uso abitativo) non può essere inferiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
La misura della cedolare è del 21% ridotta al 19% per i contratti c.d. “concordati” di cui agli artt. 2 e 8 della Legge n. 431/98.
La cedolare sostuisce l’IRPEF, le addizionali IRPEF (regionale e comunale), l’Imposta di registro e l’imposta di bollo.
Weekly News 14/2012