I lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli non possono costituire, di per sé, ragioni di scusabilità del ritardo nel deposito dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare. Ed infatti, “l'istanza di ammissione tardiva volta a far valere il credito tributario nei confronti del fallimento, deve essere presentata, al pari di ogni altra, nel termine annuale previsto dal primo comma dell'articolo 101 Legge fallimentare”. .
Anche l'Amministrazione dello Stato, difatti, al pari di ogni altro soggetto pubblico o privato, per far valere in giudizio i propri diritti “è tenuta al rispetto delle regole processuali”.
E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 5254 del 2 aprile 2012.
Weekly News 14/2012