Notizia

Mutuo consenso allo scioglimento del rapporto desumibile solo con la prova di una chiara e comune volonta'

Pubblicato il 04 aprile 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 5240 del 2 aprile 2012, hanno ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto legittima l’interruzione, per mutuo consenso, di un rapporto di lavoro intercorso tra Poste italiane ed un dipendente in considerazione dell'intervenuta acquiescenza del lavoratore, il quale, oltre a non aver messo le energie lavorative a disposizione della società, “aveva accettato il Tfr senza formulare riserve”.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il mutuo consenso alla risoluzione del contratto di lavoro può dirsi esistente solo in considerazione di una chiara e comune volontà delle parti. E nella specie, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, l'incasso del Tfr e la mancata offerta della prestazione lavorativa erano da considerare comportamenti “non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza”.

Weekly News 14/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata). 

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2024 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l&...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Cedolare secca

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.