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No Irap per il professionista che usa lo studio di terzi

Pubblicato il 05 aprile 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Non sussiste il presupposto impositivo che determina la debenza dell'Irap se il professionista, nel caso di specie un avvocato, svolge la professione presso uno studio appartenente a terze persone.

Si è espressa a favore del contribuente la sentenza n. 5396, del 4 aprile 2012, della Corte di cassazione, respingendo il ricorso inoltrato dall'Agenzia delle entrate.

La sentenza merita interesse in quanto, in questo caso, i giudici della cassazione non hanno considerato l'esercizio dell'attività professionale presso studi di terzi come indicativo di presenza di autonoma organizzazione. Al legale non resta che attendere il rimborso Irap.

Weekly News 14/2012

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Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).