La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5318 del 3 aprile 2012, affronta il caso di una società che aveva impugnato una cartella di pagamento derivante da avviso bonario, appellandosi all’articolo 36-bis del Dpr 600/73.
L’avviso bonario non è sufficiente a far disconoscere un credito d’imposta risultante da una dichiarazione, peraltro omessa nell’anno d’imposta precedente. È necessario un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La liquidazione automatica, infatti, può essere utilizzata solo nel caso in cui l’ufficio rettifichi la dichiarazione del contribuente mediante un semplice controllo cartolare e non sia necessaria alcuna valutazione giuridica. Nel caso in cui, invece, sia necessaria un’interpretazione di norme o l’esame di documentazione diversa dalla dichiarazione presentata, per il riconoscimento di un credito d’imposta non basta un semplice avviso bonario, ma occorre la notifica di un vero e proprio atto di accertamento. L’avviso bonario può servire al massimo per evidenziare difformità rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.
Se invece è necessaria una valutazione più approfondita della situazione del contribuente, che richieda valutazioni giuridiche e approfondimenti di atti diversi dalla dichiarazione presentata, è sempre necessario richiedere un avviso motivato.
Weekly news 15/2012