È stato approvato in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri n. 24 del 16/04/2012, un provvedimento in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Ne dà contezza un comunicato stampa del 16 aprile 2012 dello stesso CdM.
Nello schema di Dlgs, che integra il TU dell’immigrazione del 1998, è previsto che:
- non potrà più ottenere il nullaosta a successive attività imprenditoriali il datore di lavoro che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecita, di intermediazione illecita, di sfruttamento del lavoro o di assunzione di lavoratori privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto;
- per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale otterrà, a talune condizioni, il rilascio di un permesso di soggiorno di durata temporanea (correlata alla durata del procedimento penale);
- un efficace sistema di sanzioni pecuniarie colpirà anche le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all’impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;
- si stabilirà una programmazione annuale dell’attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e verrà comunicato annualmente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Commissione europea, il numero totale di ispezioni effettuate l’anno precedente e i risultati delle stesse.
Weekly news 16/2012