La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14759 del 17 aprile 2012, ha confermato la condanna per il reato di cui all’articolo 2622 del Codice civile per “False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori”, già disposta dai giudici di merito nei confronti dell’amministratore delegato di Bpi.
Secondo la Corte, il reato contestato doveva ritenersi configurato alla luce della condotta dell’amministratore di falsa esposizione di fatti materiali nelle comunicazioni sociali, ovvero di omissione di informazioni la cui comunicazione è dovuta per legge; e con tale condotta, l’imputato aveva, in particolare, indotto in errore i soci ed il pubblico sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
weekly news 16/2012