Notizia

Pensionati pre riforma: occorre attendere il decreto ministeriale

Pubblicato il 28 aprile 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con il D.L. n. 201/20111, convertito con L. n. 214 del 2011, sono state introdotte rilevanti modifiche ai requisiti di accesso ai trattenimenti pensionistici; la legge ha, però, previsto delle deroghe alle stringenti nuove disposizioni, che consentono ad alcuni soggetti di lasciare il lavoro in base alle regole vigenti prima della riforma c.d. Monti-Fornero.

Una di tali deroghe è diretta a salvaguardare i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto, da accordi collettivi, stipulati entro il 4/12/2011, il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Il messaggio Inps n. 7223, del 27 aprile 2012, precisa che, questi ultimi soggetti restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, anche se maturano, prima del compimento di tale età, i requisiti di accesso alla pensione in base alle vecchie regole.

Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, a determinare il numero massimo di soggetti toccati dalla deroga in commento.

Nelle more dell’emanazione di tale decreto, le Sedi territorialmente competenti non possono trattare le richieste di liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzate al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti.

weekly news 17/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2026
5‰ 2026 adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 /REDDITI 2026, da parte degli ETS / associazioni spo...

Scadenza del 15 aprile 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).