La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15513 del 23 aprile 2012, ha annullato un sequestro di danaro e assegni circolari eseguito dalla Guardia di Finanza in occasione di una verifica fiscale. I militari durante una verifica fiscale avevano rilevato che il contribuente aveva presentato dichiarazioni fiscali fraudolenti ed aveva emesso fatture false e in quella sede avevano eseguito il sequestro del denaro e assegni.
Il contribuente aveva impugnato la misura di sequestro di fronte al Gip del Tribunale di Napoli non ottenendo esito positivo. Portata la questione con ricorso alla Corte di Cassazione era stata posta la questione secondo cui era stata adottata una misura su beni assolutamente fungibili e che gli stessi non potevano essere considerati corpo di reato.
La Corte ha rilevato che “che una somma di danaro può essere considerata corpo di reato, ai sensi dell’art. 253 del codice di procedura penale, solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l’attività criminosa”. Inoltre ha stabilito che “Più specificamente si è ritenuto che le provviste di danaro esistenti sui conti correnti non costituiscono “corpo di reato” ai sensi del richiamato art. 253 c.p.p. in relazione agli illeciti fiscali ipotizzati (era stata contestata l’omessa annotazione di corrispettivi ai fini Iva ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) sicchè il sequestro di esse è illegittimo”.
Weekly News 17/2012