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Omissione di clausola statutaria obbligatoria. Cancellazione dall ' Anagrafe delle ONLUS

Pubblicato il 26 aprile 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La mancata previsione nello Statuto di una clausola obbligatoria prevista nel D. Lgs. N. 460/1997 istitutivo delle ONLUS  costituisce motivo per la cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus di una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Con la sentenza  n. 14371 del 30 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Associazione che si era opposta, in sede di appello, alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la sentenza di primo grado,  con la quale era stata confermata la cancellazione dall’Anagrafe dell Onlus disposta dalla Direzione Regionale delle Entrate per  mancanza di una clausola obbligatoria non presente nello statuto.  

L’art. 10, 1° comma, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,  sancisce che sono considerate Organizzazioni  non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, comitati, fondazioni, le società cooperative  e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica i cui statuti prevedano espressamente, tra gli altri requisiti indicati:  “lett. e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse”, oltre alla espressa previsione di divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi utili o avanzi di gestione, già previsto nel precedente art. 5 dello stesso decreto.

Nel caso in oggetto una Associazione Onlus, regolarmente iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS in base all’art. 11 del citato decreto n. 460/97 dietro presentazione della prescritta documentazione e dello statuto, dopo sei anni dalla sua costituzione, riceve dalla Direzione Regionale delle Entrate una comunicazione con la quale viene disposta la cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS.

La motivazione del provvedimento si basa sul fatto che nello statuto dell’associazione non è stata inserita la previsione di cui alla sopracitata lettera e) del decreto istitutivo delle Onlus.

L’Associazione si difende sostenendo, in primo luogo, la illegittimità del provvedimento per la mancanza del parere preventivo dell’Agenzia per le Onlus ed in secondo luogo per la sussistenza del requisito di impiegare  utili o avanzi di gestione a fini istituzionali sotto il profilo sostanziale, mettendo in evidenza il requisito della sostanza rispetto alla forma.

La Corte di Cassazione, dopo i primi due giudizi contrari espressi nei due gradi precedenti,  ha respinto le due richieste dell’Associazione ed in particolare ha dichiarato che, per la prima questione, le motivazioni addotte dalla Direzione Regionale la cancellazione dall’Anagrafe non rientra nelle previsioni in cui è obbligatorio richiedere il parere preventivo dell’Agenzia per le Onlus e, per la seconda richiesta, ha espresso il principio che “i requisiti formali previsti dall’art. 10 del D.Lgs, n. 460/97 non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera della legge, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione”.

Weekly News 17/2012

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