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Inps. Stabilite le retribuzioni di riferimento per malattia e maternita' del 2012

Pubblicato il 03 maggio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 59 del 27 aprile 2012, l’Istituto di previdenza nazionale comunica gli importi giornalieri utili ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per l’anno 2012, per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

La misura delle suddette indennità deve essere calcolata con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno che ha inizio nel 2012 e tiene conto, per le diverse categorie di lavoratori, di un periodo minimo di contribuzione accreditata. Riguardo all’indennità di tubercolosi, i criteri riportati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, le prestazioni vengono erogate commisurandole alla misura fissa.

La circolare riporta la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni economiche previdenziali in oggetto, indicando per ciascuna categoria di lavoratori, il valore base non inferiore al minimale di legge, valido per il 2012.

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, le indennità di malattie, maternità e tubercolosi, sono da liquidare sulla base di una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari a 45,70 euro. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle suddette prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che è pari a 40,65 euro. Per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e tubercolosi, si prendono a riferimento i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. I salari applicabili per l’anno 2012 saranno comunicati non appena disponibili. In via temporanea, al momento, si continuano ad usare, salvo conguagli, i salari riferiti al 2011. Le indennità di maternità/paternità, a decorrere dal 2010, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Per il calcolo delle indennità di maternità delle coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali è stato fissato l’importo di 39,58 euro a giornata per le nascite e i nuovi ingressi in famiglia avvenuti nel 2012, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2011. Per le artigiane e le commercianti, l’indennità è di 45,70 euro a giornata, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2012, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2012.

weekly news 18/2012

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