Con istanza di interpello di una Società nazionale è stato proposto il quesito con cui si richiedevano chiarimenti circa la regolarità del reverse charge eseguito in seguito alla fornitura di pannelli fotovoltaici effettuato da una ditta estera UE.
Dopo la consegna dei beni la ditta estera ha emesso la fattura con la dicitura “Transazione intracomunitaria esente da IVA”. Soltanto in un momento successivo la ditta estera UE ha effettuato l’interrogazione al sistema VIES constatando l’invalidità del numero di partita IVA italiana dovuta alla modifica della normativa in materia.
Il soggetto nazionale ha quindi chiesto l’inserimento al sistema VIES dopo il ricevimento della merce ma tale inserimento è avvenuto solo dopo il 31° giorno successivo alla presentazione della domanda.
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012 ha chiarito i termini delle operazioni intracomunitarie ai fini del reverse charge dopo le modifiche apportate dal 1° comma dell’art. 27, del D.L. n. 78/2010 che ha modificato l’art. 35 del DPR n. 633/1972/IVA.
Il soggetto che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle Entrate manifestandone la volontà attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio informatico (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni.
In mancanza di un diniego espresso dell’Agenzia delle Entrate o in caso di silenzio dell’Amministrazione, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell’archivio VIES.
L’Agenzia delle Entrate sostiene che “il soggetto passivo nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l’autorizzazione o il diniego da parte dell’Agenzia non possa ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie”.
Pertanto, conclude l’Agenzia riprendendo anche quanto affermato con Circ. n. 39/E del 1° agosto 2011, la controparte comunitaria non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente nel VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari. Quindi, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell’archivio VIES, devono essere assoggettate ad imposizione in Italia, con riflessi anche sanzionatori.
“Per converso, la “ratio” predetta applicata al caso di un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al VIES che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, determina che il predetto acquisto non possa configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel Paese del fornitore”.
L’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA da fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile.
weekly news 18/2012