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Apprendistato professionalizzante minato da errori interpretativi. I Cdl: il visto di conformita' non e' obbligo

Pubblicato il 17 maggio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le violazioni commesse nei contratti di lavoro che hanno ad oggetto l’apprendistato professionalizzante comportano l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 1 del relativo Testo Unico (D.Lgs n. 167/2011, pienamente operativo dal 25 aprile scorso), che ha riformato l’impianto normativo del contratto di apprendistato contenuto nel D.Lgs n. 276/2003.
Esse, è decretato, discendono dal comportamento errato del datore di lavoro unicamente quando egli non consenta al lavoratore di:
• frequentare corsi esterni all’azienda;
• svolgere la formazione interna all’azienda.
Eventuali profili di incongruità dei contenuti formativi rispetto al contratto collettivo che disciplina l’apprendistato professionalizzante, non dovrebbero dare luogo all’applicazione del regime sanzionatorio.
weekly news 21/2012

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