“La determinazione delle imposte evase è legittimamente operata anche tenendo conto soltanto dei ricavi aziendali in assenza di elementi che facciano ritenere l'esistenza di costi aziendali ed essendo state utilizzate a tal fine le risultanze degli accertamenti eseguiti dal personale di polizia giudiziaria che aveva effettuato la verifica”.
Questo è uno dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 20286 del 28 maggio 2012.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno ribadito che si incorre nel reato di evasione fiscale – precisamente nella fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed Iva - anche sulla base dell’accertamento dell’imposta evasa da parte della Guardia di Finanza sui soli ricavi, in caso di superamento della soglia di punibilità dei 75 mila euro e in assenza di elementi certi che facciano ritenere esistenti i costi.
Altrettanto, precisa la Corte, ad essere accusato del reato può essere anche il semplice prestanome dell’azienda, di fatto gestita da un altro imprenditore, in virtù del suo coinvolgimento (anche se marginale) nella gestione dell’impresa.
weekly news 22/2012