La sentenza della Corte di Cassazione n. 8628 del 2012 ha disposto che:
La procedura agevolata dell’accertamento con adesione richiede l’esecuzione degli adempimenti del pagamento delle rate e della prestazione della garanzia, adempimenti che, per la validità del concordato, non sono da considerare alternativi ma costituiscono entrambi presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura.
Ne consegue il venir meno del diritto al concordato per il contribuente che provveda a pagare puntualmente le rate ma non abbia prestato idonea garanzia per il proprio debito.
weekly news 22/2012