Con l'ordinanza 12.3.2026 n. 5582, la Corte di Cassazione, in tema di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società (art. 2467 c.c.), ha ribadito che:
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rientrano nella nozione di "finanziamento", ai fini in considerazione, anche il rilascio di garanzie reali o, come nella specie, personali (cfr. Cass. n. 30054/2023);
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la sussistenza dei presupposti di legge che determinano la postergazione deve essere valutata sia con riguardo al momento in cui il finanziamento è stato erogato, sia in quello in cui ne viene richiesto il rimborso (cfr. Cass. 15196/2024).
Si è precisato, inoltre, che nel caso in cui la società si opponga al rimborso del finanziamento richiesto dal socio è in capo ad essa che incombe l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467 c.c.