La sentenza Cass. 13.3.2026 n. 5753 ha trattato il caso di un importante gruppo petrolifero nel quale le società erano parte di due accordi per la ripartizione dei costi infragruppo (c.d. "Cost Contribution Agreements") stipulati con la consociata di diritto inglese e residente ai fini fiscali nel Regno Unito.
Si conferma che, in materia di costi c.d. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, sia deducibile ex art. 109 del TUIR dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cass. 14.12.2018 n. 32422 e Cass. 4.10.2017 n. 23164).
Si specifica anche che la controllata che ha ricevuto il servizio è tenuta alla "allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita".
Non si considera sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.