Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il lavoratore ingiustamente licenziato, che viene reintegrato sul posto di lavoro, ha diritto al pagamento dei contributi per il periodo che và dal giorno del licenziamento illegittimo al giorno della reintegrazione al lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 codice procedura civile.
Questo il principio ribadito dal ministero del Lavoro con la nota interpello n. 12 del 30 maggio 2012.
Nel documento di prassi, il Dicastero, dopo aver effettuato un excursus sull’evoluzione normativa relativa alla materia del licenziamento individuale di cui alle Leggi nn. 604/1966 (tutela obbligatoria) e n. 300/1970 (tutela reale) e richiamato il recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ricorda che “la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di merito, sostanziandosi, pertanto, in una anticipazione dei relativi effetti.”
Ne consegue che, se a seguito del citato provvedimento cautelare, il lavoratore è reintegrato nel proprio posto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro, tra i quali, l’obbligazione del versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione. La dichiarazione disposta con ordinanza cautelare, infatti, assicura al lavoratore le stesse tutele conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto (Cassazione sentenza n. 402/2012).
weekly news 22/2012