I Consulenti del lavoro si rivolgono al Ministero per conoscere in che modo il datore di lavoro privato può assolvere agli obblighi imposti dalla legge n. 4/1953 riguardo alla consegna del prospetto paga, in particolare chiedendo se oltre all’utilizzo della posta elettronica certificata (già autorizzata dallo stesso Dicastero con interpello n. 1/2008) possa essere usato anche il canale web, tramite l’accesso del proprio personale ad un’area riservata.
Nello specifico, la richiesta è se possa ritenersi sufficiente la semplice collocazione dei prospetti paga di volta in volta elaborati - contemporaneamente al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario o altro mezzo - nell’apposita area riservata del sito web, a cui i lavoratori interessati possono accedere mediante una password individuale, con possibilità dunque di consultare e scaricare i cedolini paga.
La risposta è contenuta nella nota interpello n. 13, datata 30 maggio 2012.
Richiamando quanto già affermato nell’interpello n. 1/2008, il ministero del Lavoro ribadisce ora la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata. Come per gli obblighi attinenti la certificazione fiscale del sostituto d’imposta, la legge n. 4/1953 fa riferimento ad un obbligo di “consegnare” il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata. Unica condizione richiesta è che il lavoratore deve essere messo nella condizione di entrare in possesso del cedolino paga e di poterlo materializzare. Spetta al datore di lavoro comprovare l’avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore.
weekly news 22/2012