Con la sentenza n. 6788/2012, la Corte di Cassazione affronta il tema della decorrenza delle dimissioni del sindaco di una società, confermando il proprio orientamento e correggendo le diverse posizioni adottate nel corso degli anni dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dal notariato del Triveneto e, da ultimo, anche dal Registro delle imprese della Camera di commercio di Milano.
Il principio ribadito dalla Suprema Corte è che la rinuncia della carica di sindaco effettivo diventa efficace nel momento in cui il supplente ne riceve comunicazione. Le dimissioni di un membro effettivo del collegio sindacale di una società, infatti, operano automaticamente nel momento in cui è possibile effettuare la sostituzione automatica del soggetto dimissionario con un supplente. Nel caso in cui, invece, la sostituzione non avviene immediatamente, la cessazione della carica avrà effetto solo nel momento in cui avviene la ricostituzione dell’organo collegiale.
La pronuncia ha una notevole valenza pratica dal momento che il supplente deve essere a conoscenza del fatto che può incorrere in eventuali responsabilità per l’esercizio di funzioni in sostituzione del sindaco dimissionario, fermo restando, però, che le dimissioni del sindaco effettivo non possono determinare eventuali responsabilità a carico del sostituto relativamente a quanto avvenuto nel periodo in cui il primo sindaco era ancora in carica.
weekly news 23/2012