L’assenza di controlli da parte dell'amministrazione secondo l'art. 36 bis del DPR n. 600/73 , con conseguente emanazione di avviso di accertamento, non comporta automaticamente il diritto di rimborso di un credito riportato in dichiarazione.
A stabilirlo è la sentenza n. 7899 del 2012 della Corte di Cassazione che respinge così il ricorso presentato da una società cooperativa che si era vista negare il diritto al rimborso di un credito, non riconosciuto dall'amministrazione e comunque indicato in dichiarazione, senza aver ricevuto dal Fisco rettifiche o contestazioni.
La vertenza era nata da un credito che era maturato a seguito delle ritenute subite su redditi di capitale che la società riteneva fossero a titolo di acconto, per l’estinzione dell’80% del credito, indicato in dichiarazione da una società cooperativa, mediante l’assegnazione di titoli di Stato.
L’Amministrazione finanziaria ha, invece, negato il rimborso in quanto le considerava a titolo di imposta e, quindi, a titolo definitivo. Il credito, comunque, era stato indicato regolarmente nella dichiarazione presentata e l’ufficio non aveva mai proceduto a rettificare o contestare tale diritto.
Dopo due gradi di giudizio in cui la società è rimasta soccombente, è stato proposto ricorso per Cassazione sostenendo che l’ufficio doveva accogliere il la richiesta di rimborso in quanto avrebbe potuto contestarne la sussistenza solo mediaante il controllo ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 o notificare un avviso di accertamento.
Mancaondo, quindi, un’attività di controllo nei termini previsti, il credito si era consolidato e, per conseguenza, anche il diritto al rimborso.
I giudici hanno precisato che il credito non si consolida qualora non si sia provveduto, entro i termini, a rettifiche o ad avviso di accertamento da parte dell'amministrazione.
La sentenza precisa, inoltre, che deve sempre essere preliminarmente verificata la sussistenza del credito, senza dover attivare una formale procedura di accertamento.
weekly news 23/2012