Notizia

Le garanzie dello Statuto del contribuente valide solo per i soggetti accertati

Pubblicato il 07 giugno 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza numero 9108, depositata in data 6 giugno 2012, la Corte di Cassazione puntualizza che le garanzie previste dallo Statuto del contribuente sull’attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza valgono solo per il contribuente nei cui confronti è svolta l'ispezione e non anche a favore dei propri clienti o fornitori. Pertanto, se dall’attività di accertamento svolta sulla società cliente dell’azienda si attesta l’esistenza di fatture false, l'avviso di accertamento emesso ai danni dell'azienda fornitrice deve ritenersi valido a tutti gli effetti anche se, appunto, emesso sulla base di una verifica fatta presso terzi.

Si legge nella pronuncia di legittimità che “nessun pregiudizio al diritto di difesa subisce, peraltro, il terzo che dai documenti acquisiti nel corso della verifica risulti avere intrattenuto rapporti commerciali con il contribuente verificato, tenuto conto da un lato che l'utilizzo di dati, documenti ed informative acquisite presso terzi ai fini dell'attività di accertamento di ufficio o in rettifica è pienamente legittimo in quanto espressamente contemplata dagli artt. 32 e 33 dpr n. 600/73 e dagli artt. 51 e 52 dpr n. 633/72; dall'altro che il contribuente, nei cui confronti l'amministrazione finanziaria emetta avvisi di accertamento fondati in tutto od in parte sulla documentazione od informative acquisite presso terzi, è posto comunque in grado di esercitare in modo pieno e senza alcun limite il proprio diritto di difesa sia nella fase extragiudiziale con a richiesta di attivazione della autotutela, sia nella fase giudiziale con la opposizione all'atto impositivo avanti le commissioni tributarie”.  

La precisazione della Corte assume particolare rilevanza laddove puntualizza che le norme dello Statuto del contribuente trovano piena collocazione nell’ambito dei rapporti tra contribuente accertato e Amministrazione finanziaria: la violazione delle garanzie previste in capo a soggetti terzi non oggetto di ispezione, dunque, non rende nullo l’atto di accertamento.

weekly news 23/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...