Notizia

Bonifico bancario incompleto. No al bonus del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio

Pubblicato il 08 giugno 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Una contribuente si rivolge all’agenzia delle Entrate per sapere se l’incompletezza dei dati nell’ordine di bonifico da effettuarsi per l’acquisto di un box possa considerarsi preclusivo per la fruizione del beneficio fiscale previsto dalla Legge n. 449 del 1997 (detrazione del 36% per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio).

L’Agenzia risponde con la risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012.

Adducendo come motivazione il mutato quadro normativo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25 del Dl n. 78/2010, in virtù del quale il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto, l’Agenzia precisa che l’incompletezza dei dati esposti nell’ordine di bonifico non può essere colmata semplicemente inviando alla banca dove si effettua il bonifico il codice fiscale, il numero di partita Iva della ditta beneficiaria del pagamento e gli estremi della norma agevolativa.

Pertanto, il contribuente che intende usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1 della Legge n. 449/1997, deve effettuare il pagamento con bonifico bancario/postale completo di tutti i riferimenti normativi oltre che della causale del versamento, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del numero di partita IVA, oppure deve indicare il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Vi è, tuttavia, un modo per salvare la detrazione. L’Agenzia, infatti, prevede che nell’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante nuovo bonifico, l’integrazione dei dati mancanti è tale da consentire alle banche e alle Poste di poter effettuare la ritenuta del 4% e, di conseguenza, il contribuente potrà fruire della detrazione al 36% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi riferita allo stesso periodo d’imposta dell’anno della ripetizione (Unico 2013 o modello 730/2013, in caso di ripetizione del pagamento nell’anno 2012).

weekly news 23/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).