Notizia

Lavoro. Nuove precisazioni sul Durc

Pubblicato il 06 giugno 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Alla luce delle recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, il ministero del Lavoro ha riassunto nella circolare n. 12, del 1° giugno 2012, le indicazioni necessarie al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica dei presupposti e delle modalità di rilascio del Durc.

La precisazione più importante è che, anche se sta prendendo sempre più piede la procedura di decertificazione, vi sono situazioni in cui resta ancora possibile la richiesta del Documento di regolarità contributiva in formato cartaceo.

Si legge, infatti, che le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il Durc non soltanto nell'ambito dei lavori pubblici, ma anche nei lavori privati dell'edilizia. Proprio in tale ambito, precisa il Ministero, é comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il documento in formato cartaceo, ai fini di un suo utilizzo esclusivo nei rapporti fra privati. Ciò anche sulla base delle disposizioni del T.U. Sicurezza che prevede la possibilità, a carico del committente o del responsabile dei lavori privati, di svolgere alcuni adempimenti riguardanti la verifica dell'idoneità tecnico/professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi anche attraverso il Durc.

Altra importante precisazione ministeriale è che non è possibile sostituire il Durc con un'autocertificazione, in quanto la regolarità contributiva non può essere “oggetto di sicura conoscenza”. Ovviamente, resta possibile per l’impresa presentare la dichiarazione al posto del Durc nelle specifiche ipotesi espressamente disciplinate dalla legge.

weekly news 23/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).