Alla luce delle recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, il ministero del Lavoro ha riassunto nella circolare n. 12, del 1° giugno 2012, le indicazioni necessarie al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica dei presupposti e delle modalità di rilascio del Durc.
La precisazione più importante è che, anche se sta prendendo sempre più piede la procedura di decertificazione, vi sono situazioni in cui resta ancora possibile la richiesta del Documento di regolarità contributiva in formato cartaceo.
Si legge, infatti, che le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il Durc non soltanto nell'ambito dei lavori pubblici, ma anche nei lavori privati dell'edilizia. Proprio in tale ambito, precisa il Ministero, é comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il documento in formato cartaceo, ai fini di un suo utilizzo esclusivo nei rapporti fra privati. Ciò anche sulla base delle disposizioni del T.U. Sicurezza che prevede la possibilità, a carico del committente o del responsabile dei lavori privati, di svolgere alcuni adempimenti riguardanti la verifica dell'idoneità tecnico/professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi anche attraverso il Durc.
Altra importante precisazione ministeriale è che non è possibile sostituire il Durc con un'autocertificazione, in quanto la regolarità contributiva non può essere “oggetto di sicura conoscenza”. Ovviamente, resta possibile per l’impresa presentare la dichiarazione al posto del Durc nelle specifiche ipotesi espressamente disciplinate dalla legge.
weekly news 23/2012