Con circolare n. 80, dell'8 giugno 2012, l'Inps fornisce chiarimenti relativamente all'obbligo contributivo connesso all'iscrizione presso l'Albo provinciale delle imprese artigiane a seguito del decreto legge n. 70, del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106, del 12 luglio 2011, il quale ha introdotto l'art. 9 bis al decreto legge n. 7, del 31 gennaio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40, del 2 aprile 2007.
L'istituto precisa che la data di inizio dell'attività dichiarata con ComUnica – la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di qualifica artigiana e che determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane – determina il momento di inizio della decorrenza dell'obbligo contributivo, anche qualora l'Organismo a cui è affidata la tenuta dell'Albo deliberi una diversa decorrenza. L'obbligo contributivo è correlato all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa, ai fini della tutela previdenziale di coloro che svolgono un'attività lavorativa.
Se fosse rilevata ex post dagli Organismi regionali competenti una carenza dei requisiti tecnico-professionali che portino alla variazione o alla cancellazione dall'Albo artigiani, l'obbligo contributivo permane fino alla data della delibera di cancellazione dall'Albo. Successivamente al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge n. 106/2012, "l’iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall’ente accertatore anche per periodi pregressi, indipendentemente dall’iscrizione all’Albo".
weekly news 23/2012