L'Inps, con messaggio 10000 del 2012, interviene a chiarire gli effetti che si determinano con l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nel caso in cui la posizione assicurativa venga poi trasferita ad altro ente pensionistico (ricongiunzione).
In tal caso, si spiega, a prevalere è il fondo di destinazione e l'autorizzazione ai versamenti volontari perde la sua efficacia. Pertanto, i contributi ricongiunti sono equiparati a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante e sono valutati ai fini pensionistici in base alla normativa vigente nella stessa.
weekly news 24/2012