Il comma 5 dell'art. 18 del decreto legge n. 98, del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111, del 15 luglio 2011, dispone – dal 1° gennaio 2012 - la riduzione dell'aliquota percentuale sulle pensioni ai superstiti. L'Inps interviene sulla materia con la circolare n. 84, del 14 giugno 2012.
La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età superiore a 70 anni, la differenza tra i coniugi sia superiore a 20 anni, il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore ai dieci anni. La quota del 60% spettante al coniuge superstite è ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Non sono previste variazioni qualora ci siano figli minori, studenti o inabili.
weekly news 24/2012