Assonime, con la circolare 17 dell’8 giugno 2012, interviene in merito alle regole applicative dell'Ace, l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese ex Dl 201/2011, utilizzabile a riduzione dei versamenti Ires già a partire dalle prossime scadenze. In sintesi si tratta della deduzione del rendimento nozionale riferibile all’immissione di nuovo capitale di rischio da parte dei soci, sotto forma di apporti in denaro o di accantonamento di utili a riserva.
Si evidenzia come dalle istruzioni ministeriali sembra che l’incentivo sia precluso per le società non operative, di comodo: una società di comodo che registra una variazione patrimoniale rilevante ai fini Ace non sembra avere la possibilità di operare la deduzione anche in relazione al reddito minimo. Il dubbio nasce dal fatto che la possibilità era contemplata nella prima versione delle istruzioni di Unico, ma poi è stata tolta.
Anche sulle controllate estere (Cfc), che imputano per trasparenza il reddito ai soci di controllo, sorgono incertezze quanto all’applicabilità dell’Ace. Leggendo la relazione al decreto di attuazione è pensabile che nella quantificazione dell’imponibile in capo al socio residente non si possa fruire della deduzione per ricapitalizzazione. Ci si domanda se l’agevolazione possa entrare nel calcolo del tax rate virtuale italiano utile a verificare l’attrazione alla disciplina delle Cfc di società, come le passive income companies, domiciliate extra black list.
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