Con la sentenza n. 105/10/2012, la Ctr Lazio, confermando le conclusioni dei giudici di primo grado, ha ritenuto illegittima l'ipoteca sugli immobili del contribuente, dal momento che l'agente della riscossione non aveva dimostrato il contenuto delle cartelle esattoriali né la loro avvenuta notifica. .
Infatti, in base a quanto si legge nella sentenza, la concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova dell'effettivo contenuto delle cartelle e della loro avvenuta notifica. Pertanto, per i giudici tributari la semplice circostanza di essere venuti a conoscenza solo del fatto che le cartelle fossero state notificate, ma senza conoscere con esattezza perché erano state prodotte in giudizio, non è sufficiente a provare l’avvenuta notifica delle cartelle, in quanto trattasi di prova “confusa e priva di precisi riferimenti”. Ne deriva, che la conseguente iscrizione ipotecaria è da considerarsi del tutto illegittima in assenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare a garanzia del credito tributario, oggetto di contestazione da parte del contribuente.
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