Con il provvedimento 87956 dell’11 giugno 2012 e con la circolare n. 23 dell’11 giugno 2012 (primi chiarimenti operativi), emessi dall'agenzia delle Entrate sono state fornite indicazioni circa gli interpelli disapplicativi della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al DL n. 138/2011.
Si ricorda che le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi e quelle che, nello stesso arco temporale, presentano indifferentemente per due periodi dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e nel terzo dichiarano un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, sono considerate di comodo a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta.
Con il provvedimento in oggetto, si individuano undici situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica senza l’onere di presentare istanza di interpello. Inoltre, si integra il provvedimento dell’Agenzia n. 23681/2008, con altre due cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo. Ad esempio, non è necessario presentare interpello disapplicativo per le società che in almeno uno dei tre periodi precedenti: hanno un margine operativo lordo positivo (differenza fra le lettere A) e B) del conto economico, esclusi ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti); hanno ottenuto la sospensione o il differimento di adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza; risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione.
Nella circolare è spiegato che:
- le società in perdita sistematica beneficiano delle cause di esclusione previste per le società non operative solo per i periodi d’imposta di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (dunque, sull’intervallo di osservazione di tre periodi d’imposta in perdita fiscale, le cause di esclusione agiscono sul successivo quarto periodo);
- le società in perdita sistematica beneficiano delle cause di disapplicazione automatica solo nell’arco del triennio di osservazione, dunque se si verifica una delle situazioni previste dal provvedimento si interrompe il periodo di osservazione;
- se sussistono cause di esclusione o cause di disapplicazione automatica, gli acconti per il periodo di prima applicazione della nuova disciplina andranno calcolati sulla base dei metodi ordinari;
- se la risposta negativa all'interpello giunge dopo la scadenza del primo acconto potrà essere versato l'importo ricalcolato entro il 30 novembre 2012, si dovranno aggiungere solo gli interessi del 4% non le sanzioni;
- se le società non rientrano né nelle cause di esclusione, né in quelle di disapplicazione automatica, presentano istanza di disapplicazione, che deve contenere l’indicazione del periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione, oltre che di quello nel quale le situazioni oggettive che la giustificano si sono verificate.
In merito all’istanza, si precisa che: non sono ammesse quelle relative a periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della disciplina, a meno che il periodo d’imposta non sia compreso nel triennio di osservazione; in relazione all’anno 2012 (assumendo il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) una società interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione alla disciplina sulle società non operative e a quella sulle perdite sistematiche, sarà tenuta a trasmettere all’Ufficio competente due distinte istanze, tuttavia, le istanze inviate congiuntamente ante circolare in oggetto, saranno accettate dagli uffici dell’Agenzia che adotteranno due distinti provvedimenti di risposta.
weekly news 24/2012