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Ok al rimborso dell ' Irap per le attivita' svolte nella struttura organizzata da altri

Pubblicato il 14 giugno 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con ordinanza n. 9692 del 13 giugno 2012, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di Irap e professionisti spiegando che, ai fini della soggezione all’imposta locale, non è sufficiente che il lavoratore autonomo si avvalga di una struttura organizzata, “ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi”.

Ne discende che non sono da ritenere soggetti ad Irap gli eventuali proventi che il professionista percepisca a compenso delle attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri.

Il caso esaminato dalla Suprema corte di legittimità riguardava un medico che aveva fatto ricorso avverso la decisione con cui i giudici di merito gli avevano negato il diritto al rimborso dell’imposta per la parte dei compensi dallo stesso percepiti in relazione al suo lavoro presso una clinica gestita da altri e non nell’ambito del proprio studio.   

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