Con ordinanza n. 8806 del 2012, la Corte di cassazione, sezione Tributaria, ha confermato la statuizione con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato un accertamento notificato ad una societa' che commerciava metalli preziosi, in considerazione della valutazione del ricarico che la stessa aveva dichiarato rispetto a quello applicato mediamente da altre aziende dello stesso settore.
In particolare, il Fisco aveva ritenuto che, pur in presenza di una contabilità attendibile, i ricavi, nella specie, avrebbero dovuto essere decisamente più consistenti rispetto a quelli dichiarati.
Diversa la considerazione dei giudici di appello, prima, e della Suprema corte, poi, secondo i quali l'accertamento attivato dall'amministrazione finanziaria e fondato, esclusivamente, sulla differenza del ricarico che l'azienda aveva dichiarato rispetto alla media di settore, era da considerare come illegittimo. L'eventuale presunzione a favore del Fisco, infatti, avrebbe potuto prodursi solo nel caso in cui lo scostamento di specie fosse stato di abnorme entita'.
weekly news 25/2012