A seguito di alcune segnalazioni giunte all’Istituto assicuratore circa il non corretto operato di alcune strutture che avrebbero rilasciato l’irregolarità contributiva senza prima aver invitato l’impresa alla regolarizzazione (come previsto dalla disciplina vigente), l’Inail è intervenuto a far chiarezza al riguardo, con la nota protocollo n. 3760 del 14 giugno 2012.
Si ricorda che l'articolo 7, comma 3, del DM del Lavoro 24 ottobre 2007 stabilisce che, nel caso in cui l'impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali prima di emettere il certificato attestante l'irregolarità hanno l'obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni.
Solo a seguito dell’invito alla regolarizzazione vengono sospesi i termini di rilascio del Durc. Quindi, l'invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso.
Ne deriva così che l’irregolarità contributiva ai fini del Durc può essere dichiarata solo dopo che siano decorsi i 15 giorni assegnati all’impresa per regolarizzare la propria posizione contributiva. L’invito alla regolarizzazione, dunque, deve considerarsi parte integrante del procedimento amministrativo e non può essere omesso senza inficiare la regolarità e la legittimità del Durc emesso. Dato che, poi, il rilascio di un Durc irregolare può avere delle conseguenze rilevanti, soprattutto nel settore degli appalti, in quanto può essere anche causa di risoluzione del contratto – si legge nella nota - è importante che le Sedi seguano scrupolosamente l'iter previsto per il suo rilascio.
weekly news 25/2012