Notizia

Durc. L ' invito alla regolarizzazione e' atto dovuto

Pubblicato il 19 giugno 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito di alcune segnalazioni giunte all’Istituto assicuratore circa il non corretto operato di alcune strutture che avrebbero rilasciato l’irregolarità contributiva senza prima aver invitato l’impresa alla regolarizzazione (come previsto dalla disciplina vigente), l’Inail è intervenuto a far chiarezza al riguardo, con la nota protocollo n. 3760 del 14 giugno 2012.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 3, del DM del Lavoro 24 ottobre 2007 stabilisce che, nel caso in cui l'impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali prima di emettere il certificato attestante l'irregolarità hanno l'obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni.

Solo a seguito dell’invito alla regolarizzazione vengono sospesi i termini di rilascio del Durc. Quindi, l'invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso.

Ne deriva così che l’irregolarità contributiva ai fini del Durc può essere dichiarata solo dopo che siano decorsi i 15 giorni assegnati all’impresa per regolarizzare la propria posizione contributiva. L’invito alla regolarizzazione, dunque, deve considerarsi parte integrante del procedimento amministrativo e non può essere omesso senza inficiare la regolarità e la legittimità del Durc emesso. Dato che, poi, il rilascio di un Durc irregolare può avere delle conseguenze rilevanti, soprattutto nel settore degli appalti, in quanto può essere anche causa di risoluzione del contratto – si legge nella nota - è importante che le Sedi seguano scrupolosamente l'iter previsto per il suo rilascio.

weekly news 25/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).