La semplice annotazione, nei libri contabili, di fatture per operazioni inesistenti o sottofatturazioni non costituisce una condotta penalmente sanzionabile. Ed infatti, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per come previsto ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000, viene a perfezionarsi solo nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.
E’ quanto spiegato dai giudici della Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 23229 del 2012, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui la Procura della Repubblica di Trento aveva promosso ricorso al fine di veder condannato un imprenditore per aver annotato delle false fatture nella contabilità dell’azienda.
Poiché il reato in contestazione non è punibile a titolo di tentativo – precisa la Suprema corte - lo stesso può ritenersi configurato solo attraverso la presentazione della dichiarazione.
weekly news 25/2012