Con l’ordinanza n. 10090 del 19 giugno 2012, la Corte di Cassazione, confermando l'orientamento giurisprudenziale già noto in materia di Ici, ha risolto la questione riguardante la tassazione di un’area fabbricabile assunta come pertinenza di un fabbricato.
Per i giudici, infatti, le affermazioni passate rimangono valide anche nel caso di applicazione dell’Imu sperimentale.
Richiamando l'articolo 2, lett. a), del decreto legislativo 504/92, riproposto nell'Imu dall'articolo 13, comma 2, del Dl 201/11, in base al quale l'area non è autonomamente soggetta a imposta ma costituisce parte integrante del fabbricato, è stato ora precisato che l’applicazione di questa agevolazione richiede regole severe.
Dunque, anche per l’Imu, la natura pertinenziale di un'area fabbricabile ai fini Ici deve essere previamente indicata nella dichiarazione annuale e deve risultare da una modifica dello stato dei luoghi che non possa essere rimossa senza radicali trasformazioni.
weekly news 25/2012