In tema di imposte sui redditi ed in considerazione della nuova formulazione dell’articolo 14, comma 4-bis della Legge n. 537/1993, per come introdotta dal Decreto legge n. 16/2012 sulla semplificazione fiscale, sono da ritenere deducibili, per l'acquirente dei beni, “i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una c.d. “frode carosello”, anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Tuir siano in contrasto con i principi effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.
E’ quanto spiegato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 10167 del 20 giugno 2012 pronunciata nell’ambito di una controversia che vedeva una Spa opporsi alla decisione con cui la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna le aveva negato la deducibilità dei costi riportati in alcune fatture in considerazione della frode cosiddetta “carosello” dalla stessa posta in essere. In particolare, la ricorrente aveva dedotto i costi di alcune fatture con la consapevolezza che le stesse provenissero non dall'effettivo venditore ma da una cartiera.
E la suprema Corte ha ribaltato il verdetto di merito affermando la deducibilità delle spese riportate nelle fatture in quanto le stesse risultavano comunque inerenti all'attività svolta dalla società.
weekly news 25/2012