Notizia

Proroga del pagamento dei tributi. La risoluzione che spiega gli effetti sulla rateazione.

Pubblicato il 22 giugno 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2012 ha disposto la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e di quelle in materia di Irap e di dichiarazione unificata annuale, facendo così slittare i pagamenti dei tributi originariamente fissati al 16 giugno 2012, come quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero, l’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni e l’imposta sostitutiva della cedolare secca.  Con risoluzione n. 69 del 21 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il contenuto del Dpcm, precisando in particolare le conseguenze sul piano di rateazione 
Per effetto della proroga, il contribuente può scegliere di effettuare i versamenti entro il 9 luglio 2012, senza nessuna maggiorazione, e dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con una maggiorazione delle somme pari allo 0,40 per cento di interessi. 
La proroga riguarda in primo luogo tutte le persone fisiche e, inoltre, tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio. Essa incide anche sui versamenti rateali dovuti a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi e sul versamento rateale dell’acconto dell’imposta sostitutiva – operata nella forma della cedolare secca – che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Se il contribuente sceglie di avvalersi della proroga ed intende rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate. In questo caso andrà considerato come inizio della rateazione il termine di versamento prorogato.
La data di fine rateazione è il 16 novembre per i titolari di partita Iva e il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita Iva. 
Il documento di prassi 69/E/2012 contiene utili tabelle che guidano il contribuente alla rivisitazione del piano di rateazione.
weekly news 25/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...