Con messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, l'Inps fornisce chiarimenti in materia di “stato di disoccupazione” ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 (sgravio contributivo totale per 24/36 mesi in caso di assunzione di soggetti disoccupati da oltre24 mesi).
In particolare, si chiedeva di sapere se l'indennità di disoccupazione concorra o meno a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, dato che l'articolo 4 del Dlgs n. 181/2000 stabilisce che si conserva lo “stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
Il chiarimento offerto è il seguente:
l'articolo 4 del Dlgs n. 181/200 si riferisce al reddito derivante da attività lavorativa effettivamente svolta; di conseguenza, non rileva il reddito dell'indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Quindi, tale tipologia di reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 407/1990. In altri termini, la percezione dell’indennità di disoccupazione non fa perdere lo status di disoccupato, utile ai fini di una eventuale assunzione agevolata.
weekly news 25/2012