La detrazione Iva è un diritto connesso con la neutralità dell'imposta, per questo, il soggetto passivo non è tenuto ad accertare se l'operazione da cui origina la detrazione rappresenta una frode commerciale o se il fornitore è in regola con gli adempimenti dichiarativi.
Si schiera apertamente a favore dell'effettività del diritto alla detrazione Iva la Corte di giustizia europea, cause riunite C-80/11 e C-142/11, nella sentenza del 21 giugno 2012.
In sintesi, i giudici europei hanno sostenuto che:
- le amministrazioni fiscali degli Stati Ue non possono negare al soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’Iva di cui è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, sulla base del motivo che l’emittente della fattura, o un suo subfornitore, ha commesso delle irregolarità. Infatti, poiché la detrazione Iva è un diritto, spetta all'amministrazione dimostrare che il soggetto passivo era a conoscenza o avrebbe dovuto sapere che l’operazione costituisce un fatto evasivo;
- le amministrazioni fiscali degli Stati Ue non possono negare la detrazione richiamando il comportamento del soggetto passivo, il quale avrebbe dovuto accertarsi che l’emittente della fattura correlata ai beni, di cui si chiede la detrazione Iva, avesse la qualità di soggetto passivo o che disponesse dei beni e che avesse adempiuto ai propri obblighi di dichiarazione e di versamento dell'Iva. Solo se sussistono indizi che facciano sospettare dell'inaffidabilità del fornitore, può essere richiesto che il soggetto passivo svolga accertamenti, ma, in via generale, tale obbligo è escluso.
weekly news 25/2012