Non è più dovuta la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 12 del D.L. n. 59/1978, in caso di stipula di contratto di locazione e comodato di immobili, o porzioni di essi, soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso. Lo prevede l'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 – in “Gazzetta ufficiale” n. 142 del 20 giugno 2012 – entrato in vigore il 21 giugno. L'obbligo di comunicazione alla P.S. era stato introdotto, nel 1978, anche come misura contro il terrorismo, ed era collegato sia alla cessione di proprietà che alla locazione del fabbricato, se di durata superiore ad 1 mese.
Dal 21 giugno, se la locazione e il comodato di un fabbricato, o sua porzione, ad uso abitativo ovvero ad uso diverso dall'abitativo, richiede la registrazione in termine fisso si è esonerati dall'effettuare la suddetta comunicazione, in quanto la registrazione del contratto, in sostanza, assolve all'adempimento.
Il D.L. n. 79/2012 prevede che qualora rimanga in essere l'obbligatorietà della comunicazione, ossia per i contratti verbali o non soggetti a registrazione in termine fisso, questa potrà avvenire anche in via telematica, dopo che il ministero dell'Interno avrà predisposto un apposito modello informatico. L'obbligo rimane in essere per i contratti di locazione stipulati con cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche se è dovuta la registrazione.
weekly news 25/2012