Con il messaggio n. 10885 del 28 giugno 2012, l’Inps - alla luce delle norme sul pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a mille euro (legge 214/2011) - indica le modifiche introdotte in materia dalla legge n. 44/2012 (di conversione del Dl n.16/2012).
Circa il caso in cui il beneficiario del trattamento di importo superiore a mille euro non abbia indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi che hanno impedito di recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali, si spiega che i soggetti delegati alla riscossione possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l’apertura di un conto corrente o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario.
Inoltre, una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio 2012 (fino al 30 settembre 2012) prevede che l’Istituto debba continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti. I pagamenti disposti saranno sospesi, da Poste Italiane o dalle Banche, in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all’Inps una volta decorso il termine del 30 settembre.
Nella determinazione della soglia non sono da considerare le tredicesime mensilità e non sono soggetti alle limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni di importo ordinario inferiore a mille euro, ma che superano la soglia (anche delle singole rate) per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (la quattordicesima).
weekly news 26/2012