Perché l’imprenditore possa essere condannato per bancarotta fraudolenta documentale non è sufficiente l’esistenza di uno stato di scritture contabili che non renda possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; in tale ipotesi, infatti, occorre chiarire “la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture”. E ciò senza contare che una tale condotta potrebbe integrare il minor grave reato di bancarotta semplice.
E’ quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 25093 del 22 giugno 2012 con cui è stata annullata, con rinvio, la sentenza di condanna pronunciata dai giudici di appello nei confronti di un'imprenditrice che aveva tenuto la contabilità di una piccola impresa in maniera non regolare.
Secondo la Suprema corte, in particolare, la donna non poteva essere ritenuta responsabile in assenza della dimostrazione del dolo, della volontà, cioè, di impedire la ricostruzione dell'intera contabilità aziendale.
weekly news 26/2012