La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10503 del 25 giugno 2012, ha respinto il ricorso presentato dall’amministrazione finanziaria contro il provvedimento con cui i giudici amministrativi avevano accordato ad una società il risarcimento dai danni dalla stessa subiti in conseguenza di un illegittimo fermo amministrativo con cui erano stati bloccati ingenti capitali della società medesima; quest’ultima misura era stata disposta contestualmente alla pendenza di un procedimento penale a carico degli amministratori della società, accusati di aver emesso fatture per operazioni inesistenti, e per la quale gli imputati erano stati poi prosciolti.
A fronte della doglianza avanzata dall’Agenzia delle entrate circa il difetto di giurisdizione dei giudici amministrativi con riferimento alla pronuncia sul risarcimento del danno, la Suprema corte ha sottolineato come “l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'articolo 111, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, è configurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione”.
weekly news 26/2012