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Dal valore di mercato determinato ai fini del registro si ricava la plusvalenza

Pubblicato il 26 giugno 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con ordinanza n. 10552 del 25 giugno 2012, la Corte di cassazione ha sancito la legittimità dell’utilizzo, ai fini della determinazione del reddito e, in particolare, della plusvalenza di una cessione di azienda, del valore di mercato della cessione medesima che sia stato determinato in via definitiva per l’individuazione dell'imposta di registro.                          

Il valore così definitivamente accertato, infatti, può essere utilizzato come prova presuntiva grave, precisa e concordante, da cui ricavare il prezzo della vendita e, quindi, la plusvalenza conseguita; in tale contesto, spetta al contribuente l'onere della prova in ordine ad un eventuale diverso valore di mercato dell'azienda ceduta.

weekly news 26/2012

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Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...