Notizia

Testo della 69 E corretto per includere nel 9 luglio i contribuenti soggetti agli studi per i quali ricorrano cause di inapplicabilita'.

Pubblicato il 27 giugno 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’originario testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 del 21 giugno 2012, aveva suscitato dubbi stabilendo che la proroga dei versamenti delle imposte 2012 risultanti dalla dichiarazione dei redditi dovesse riguardare non solo le persone fisiche, anche i soggetti «che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili».                             

Infatti, se l’esclusione dalla proroga per i soggetti che superano il limite di 5.164.569 euro é indiscutibile, la condizione della «applicabilità» poteva precludere il differimento temporale ai contribuenti che avrebbero addotto condizioni di esclusione dagli studi quali inizio o cessazione attività e reddito forfetario.                 

Una correzione ha modificato il testo della risoluzione.                    

La proroga vale ora, dunque, anche per i contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali ricorrano cause di inapplicabilità.                 

Ricordiamo che per effetto dello slittamento dei termini, il contribuente potrà versare gli importi dovuti al Fisco entro il 9 luglio senza maggiorazioni, ovvero entro il 20 agosto con interessi pari allo 0,40% in più.

weekly news 26/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2025
5‰ IRPEF adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / ass...

Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...